Le persone assicurate possono anche optare per un pensionamento flessibile. Il pensionamento può avvenire a partire dall’età di 58 anni in più fasi (pensionamento parziale) con il consenso del datore di lavoro. La parte della prestazione di vecchiaia prelevata anticipatamente non deve superare la quota di riduzione del salario. Il primo prelievo parziale deve ammontare ad almeno il 20% della prestazione di vecchiaia. Sono ammesse al massimo tre fasi di pensionamento parziale in ognuna delle quali la persona assicurata può scegliere la quota da riscuotere sotto forma di rendita di vecchiaia e quella da riscuotere sotto forma di capitale.
Rendita transitoria
AVS In caso di pensionamento dopo il 63° anno di età, le persone assicurate hanno diritto a una rendita transitoria mensile dal momento del pensionamento fino al raggiungimento dell’età di riferimento, a condizione che la durata di contribuzione sia stata pari ad almeno cinque anni. La rendita transitoria corrisponde alla rendita di vecchiaia massima AVS valida al momento del pensionamento (CHF 29 400, dati aggiornati al 1° gennaio 2024); per i lavoratori impiegati a tempo parziale viene ridotta in modo proporzionale. La rendita transitoria AVS è finanziata dal datore di lavoro.
Rendite per figli di un beneficiario di una rendita di vecchiaia
Le persone che percepiscono una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per figli di un beneficiario di una rendita di vecchiaia, a condizione che la rendita di vecchiaia regolamentare della Cassa pensione sia inferiore alla somma della rendita di vecchiaia e della rendita per figli di un beneficiario di una rendita di vecchiaia secondo la LPP.
Rendita per coniugi/rendita per conviventi
In caso di decesso di una persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia, la rendita per coniugi/ rendita per conviventi ammonta al 60% della rendita di vecchiaia della persona deceduta. Al momento del pensionamento, le persone assicurate hanno la possibilità di aumentare fino a un massimo del 100% la rendita spettante al coniuge. In questo caso, la rendita di vecchiaia viene decurtata individualmente a vita in base ai criteri tecnici stabiliti dalla Cassa pensione.
I partner di persone beneficiarie di una rendita di vecchiaia non coniugate hanno diritto a una rendita per conviventi solo se la convivenza sussisteva già prima del 60° anno di età del beneficiario della rendita.
Rendita per orfani
La rendita per orfani annua ammonta in caso di decesso di una persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia al 20% della rendita di vecchiaia per ogni figlio di età inferiore a 18 anni (o 25 anni se in formazione). In caso di orfani di entrambi i genitori, questo importo viene raddoppiato.
Capitale in caso di decesso
Per le persone beneficiarie di una rendita di vecchiaia, il capitale in caso di decesso ammonta a due volte la rendita annua, meno le rendite di vecchiaia già percepite.