Cassa pensione

La ABB Cassa pensione assicura il personale delle imprese affiliate di ABB in Svizzera contro le conseguenze economiche dovute a vecchiaia, invalidità e decesso nell’ambito della previdenza professionale (LPP) e nell’ambito della previdenza professionale che va oltre le prestazioni minime previste dalla legge. Questo sito web è una sintesi dei contenuti del Regolamento di previdenza della Cassa pensione. Solo quest’ultimo è giuridicamente vincolante e può essere richiesto al datore di lavoro.


Portale online per gli assicurati ABB

Chi viene ammesso nella Cassa pensione?
Tutti i collaboratori dei datori di lavoro affiliati devono aderire alla Cassa pensione se il rapporto di lavoro è stato stipulato per più di tre mesi. In caso di rapporto di lavoro fino a tre mesi, l’adesione avviene solo se il rapporto sarà prolungato oltre tale periodo.

Quando avviene l’ammissione?
I collaboratori sono assicurati dal 1° gennaio dell’anno successivo al compimento del 17° anno di età per i rischi di invalidità e decesso e dal 1° gennaio dell’anno successivo al compimento del 20° anno di età per le prestazioni di vecchiaia.

Qual è il salario assicurato?
Il salario annuo determinante corrisponde a 13 mensilità più il 50% del bonus target (grado di raggiungimento degli obiettivi del 100%). Il salario annuo AVS deve superare la soglia d’entrata ai sensi della LPP (6/8 della rendita di vecchiaia massima AVS pari a CHF 29 400 = CHF 22 050, dati aggiornati al 1° gennaio 2024).

Il salario assicurato corrisponde all’80% del salario annuo determinante, non deve tuttavia superare di 3,6 volte la rendita di vecchiaia massima AVS (3,6 x CHF 29 400 = CHF 105 840, dati aggiornati al 1° gennaio 2024).

Quali prestazioni sono assicurate?

Vecchiaia
Rendita di vecchiaia o avere di risparmio
L’avere di risparmio è costituito dai contributi di risparmio annui, dalle prestazioni di libero passaggio trasferite, da eventuali riscatti per prestazioni previdenziali o per un pensionamento anticipato e dagli interessi.

Gli assicurati possono scegliere fra tre piani di risparmio diversi. La persona assicurata decide liberamente l’ammontare dei contributi di risparmio che intende versare. La variante contributiva può essere modificata al 1° gennaio di ogni anno. Contributi più elevati si traducono in un maggiore avere di risparmio e, di conseguenza, in una rendita di vecchiaia più cospicua. In assenza di una comunicazione da parte della persona assicurata, i contributi vengono versati in base alla variante contributiva Standard. Una volta presa una decisione, quest’ultima vale fino a revoca da parte della persona assicurata. L’ammontare del contributo di risparmio del datore di lavoro rimane sempre invariato indipendentemente dalla variante scelta dalla persona assicurata.

La variante contributiva Standard è la variante intermedia e determina il raggiungimento dell’obiettivo previsto per le prestazioni.

Con la variante Standard Plus, la persona assicurata versa volontariamente contributi di risparmio superiori rispetto a quelli della variante Standard. L’aumento dei contributi di risparmio si traduce in un maggiore avere di risparmio e, di conseguenza, in una rendita di vecchiaia più cospicua.

La variante contributiva Standard Minus presenta i tassi di contribuzione più bassi. L’avere di risparmio cresce quindi in misura minore e si traduce in una prestazione di vecchiaia inferiore. Passando in un momento successivo alla variante Standard Plus è possibile compensare tali perdite.

I contributi di risparmio espressi in percentuale del salario assicurato sono i seguenti:
Il diritto alla rendita di vecchiaia decorre con il raggiungimento dell’età di riferimento (a partire dal primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età). Il pensionamento anticipato può avvenire al più presto dal primo giorno del mese successivo al compimento del 58° anno di età. È possibile richiedere il differimento del pensionamento (senza riscossione dei contributi) o la continuazione della previdenza con riscossione dei contributi al più tardi fino al primo giorno del mese successivo al compimento del 70° anno di età, purché venga proseguito il rapporto di lavoro. La persona assicurata deve comunicare per iscritto alla Cassa pensione, con almeno un mese di anticipo rispetto al raggiungimento dell’età di riferimento, quale delle suddette varianti va attuata. In assenza di una comunicazione, il pensionamento avviene all’età di riferimento.

L’ammontare della rendita di vecchiaia annua si calcola moltiplicando l’avere di risparmio disponibile al momento del pensionamento per l’aliquota di conversione valida in quel momento.

I valori intermedi vengono interpolati linearmente per i mesi precisi.

Al momento del pensionamento, le persone assicurate possono riscuotere, anziché la rendita di vecchiaia, l’intero ammontare del proprio avere di risparmio o una parte di esso a libera scelta sotto forma di capitale. Se negli ultimi tre anni che precedono il pensionamento sono state versate somme di riscatto, le prestazioni che ne derivano non possono essere riscosse sotto forma di capitale. La dichiarazione scritta sulla riscossione del capitale deve essere presentata al più tardi due mesi prima della scadenza della prima rendita. In caso di persone assicurate coniugate, anche il coniuge deve fornire il proprio consenso alla riscossione del capitale.
Le persone assicurate possono anche optare per un pensionamento flessibile. Il pensionamento può avvenire a partire dall’età di 58 anni in più fasi (pensionamento parziale) con il consenso del datore di lavoro. La parte della prestazione di vecchiaia prelevata anticipatamente non deve superare la quota di riduzione del salario. Il primo prelievo parziale deve ammontare ad almeno il 20% della prestazione di vecchiaia. Sono ammesse al massimo tre fasi di pensionamento parziale in ognuna delle quali la persona assicurata può scegliere la quota da riscuotere sotto forma di rendita di vecchiaia e quella da riscuotere sotto forma di capitale.

Rendita transitoria
AVS In caso di pensionamento dopo il 63° anno di età, le persone assicurate hanno diritto a una rendita transitoria mensile dal momento del pensionamento fino al raggiungimento dell’età di riferimento, a condizione che la durata di contribuzione sia stata pari ad almeno cinque anni. La rendita transitoria corrisponde alla rendita di vecchiaia massima AVS valida al momento del pensionamento (CHF 29 400, dati aggiornati al 1° gennaio 2024); per i lavoratori impiegati a tempo parziale viene ridotta in modo proporzionale. La rendita transitoria AVS è finanziata dal datore di lavoro.

Rendite per figli di un beneficiario di una rendita di vecchiaia
Le persone che percepiscono una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per figli di un beneficiario di una rendita di vecchiaia, a condizione che la rendita di vecchiaia regolamentare della Cassa pensione sia inferiore alla somma della rendita di vecchiaia e della rendita per figli di un beneficiario di una rendita di vecchiaia secondo la LPP. 

Rendita per coniugi/rendita per conviventi
In caso di decesso di una persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia, la rendita per coniugi/ rendita per conviventi ammonta al 60% della rendita di vecchiaia della persona deceduta. Al momento del pensionamento, le persone assicurate hanno la possibilità di aumentare fino a un massimo del 100% la rendita spettante al coniuge. In questo caso, la rendita di vecchiaia viene decurtata individualmente a vita in base ai criteri tecnici stabiliti dalla Cassa pensione.

I partner di persone beneficiarie di una rendita di vecchiaia non coniugate hanno diritto a una rendita per conviventi solo se la convivenza sussisteva già prima del 60° anno di età del beneficiario della rendita.

Rendita per orfani
La rendita per orfani annua ammonta in caso di decesso di una persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia al 20% della rendita di vecchiaia per ogni figlio di età inferiore a 18 anni (o 25 anni se in formazione). In caso di orfani di entrambi i genitori, questo importo viene raddoppiato.

Capitale in caso di decesso
Per le persone beneficiarie di una rendita di vecchiaia, il capitale in caso di decesso ammonta a due volte la rendita annua, meno le rendite di vecchiaia già percepite.

Invalidità
Rendita d’invalidità
La rendita d’invalidità intera annua ammonta al 60% del salario assicurato. Al raggiungimento dell’età di riferimento, la rendita d’invalidità viene sostituita da una rendita di vecchiaia.

Rendita per figli di invalidi
La rendita per figli di invalidi ammonta al 20% della rendita d’invalidità corrisposta per ogni figlio di età inferiore a 18 anni (o 25 anni, se in formazione).

Esenzione dall’obbligo di contribuzione
Per tutta la durata dell’invalidità si continua ad accumulare l’avere di risparmio. Non sussiste l’obbligo di versare i contributi di risparmio. L’esenzione dal pagamento dei contributi si applica in base agli accrediti di risparmio della variante contributiva Standard.

In caso di invalidità parziale, l’ammontare delle prestazioni d’invalidità viene determinato in base al grado d’invalidità.

Decesso di una persona assicurata o di
un beneficiario di una rendita d’invalidità
Rendita per coniugi/rendita per conviventi
Se una persona assicurata o un beneficiario di una rendita d’invalidità muore prima del raggiungimento dell’età di riferimento, la rendita per coniugi/rendita per conviventi annua è pari al 36% del salario assicurato ossia pari al 60% della rendita d’invalidità. La rendita è erogabile fino al momento in cui la persona deceduta avrebbe raggiunto l’età di riferimento; dopodiché ammonta al 60% della rendita di vecchiaia fittizia.

Rendita per orfani
In caso di decesso di una persona assicurata, la rendita per orfani annua ammonta per ogni figlio al 12% del salario assicurato. In caso di decesso di un beneficiario di una rendita d’invalidità, la rendita per orfani ammonta al 20% della rendita d’invalidità corrisposta. In caso di orfani di entrambi i genitori, questo importo viene raddoppiato. Hanno diritto a una rendita per orfani i figli di età inferiore a 18 anni (o 25 anni, se in formazione).

Capitale in caso di decesso
Se una persona assicurata o un beneficiario di una rendita d’invalidità muore prima del pensionamento, l’importo del capitale in caso di decesso corrisponde al capitale di risparmio netto accumulato (avere di risparmio meno i riscatti personali effettuati), dedotte le spese per il finanziamento delle prestazioni per i superstiti, come minimo tuttavia al 100% del salario assicurato.

Come viene finanziata la previdenza
professionale?
I contributi annui dei datori di lavoro e delle persone assicurate versati nella Cassa pensione contengono i contributi di risparmio annui volti al finanziamento delle prestazioni di vecchiaia. Il contributo pari al 2,4% del salario assicurato per il finanziamento delle prestazioni in caso d’invalidità e decesso nonché quello pari all’1,4% del salario assicurato volto al finanziamento della rendita transitoria AVS e delle perdite di pensionamento sono a carico dei soli datori di lavoro.

Quali prestazioni vengono corrisposte in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del raggiungimento dell’età di pensionamento?
Se il rapporto di lavoro di una persona assicurata termina prima che diventino esigibili le prestazioni, ha luogo l’uscita dalla Cassa pensione. La persona assicurata uscente ha diritto alla prestazione d’uscita (prestazione di libero passaggio).

La prestazione d’uscita corrisponde all’avere di risparmio disponibile il giorno in cui la persona esce dalla Cassa pensione e viene trasferita a favore della persona assicurata uscita al nuovo istituto di previdenza in Svizzera o in Liechtenstein di quest’ultima. Se la persona assicurata non aderisce a un nuovo istituto di previdenza, la prestazione d’uscita viene utilizzata per la costituzione di un conto di libero passaggio presso un apposito istituto oppure per la richiesta di una polizza di libero passaggio presso un istituto assicurativo in Svizzera.

Promozione della proprietà di abitazioni
Le persone assicurate possono utilizzare il proprio avere di risparmio per il finanziamento della proprietà d’abitazione fino a tre anni prima del raggiungimento dell’età di riferimento e al massimo ogni cinque anni. Il prelievo minimo ammonta a CHF 20 000. Fino al 50° anno di età è possibile prelevare l’intero capitale di risparmio; dopo questa età è possibile prelevare il capitale di risparmio disponibile al compimento del 50° anno di età oppure la metà del capitale di risparmio effettivamente accumulato.

Si veda la scheda tecnica separata alla voce «Documenti».

Riscatto di prestazioni di previdenza
Gli assicurati possono migliorare le proprie prestazioni di vecchiaia effettuando riscatti volontari nella Cassa pensione. In questo modo possono colmare eventuali lacune previdenziali, ad esempio in seguito a un’interruzione del rapporto di lavoro o a un aumento di salario. Allo stesso tempo risparmiano sulle tasse, in quanto nella dichiarazione d’imposta possono dedurre i riscatti volontari dal reddito. Il certificato di assicurazione riporta l’importo di riscatto provvisorio possibile.

Su richiesta, la Cassa pensione calcola l’importo massimo definitivo ammesso per il riscatto.

Inoltre, la persona assicurata ha la possibilità di riscattare interamente o in parte la riduzione della rendita in caso di pensionamento anticipato, versando somme di riscatto supplementari per un massimo di quattro volte per anno civile. In caso di decesso prima del pensionamento, i riscatti volontari versati alla ABB Cassa pensione vengono corrisposti come capitale in caso di decesso.

Importante
I riscatti eventualmente effettuati e gli interessi maturati su di essi non possono essere riscossi sotto forma di capitale nell’arco di tre anni. Qualsiasi prelievo in capitale operato nell’arco dei tre anni successivi al riscatto può comportare conseguenze di natura fiscale. Spetta alla persona assicurata effettuare i dovuti accertamenti relativi alle conseguenze fiscali.


Documenti


Significato delle sigle utilizzate 
AVS      Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti
LPP      Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Contact

ABB Cassa pensione
c/o Avadis Vorsorge AG
Zollstrasse 42
Casella postale
8031 Zurigo

T: 058 585 32 32
E-Mail: abb@avadis.ch


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